L’ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA (ACP) E LA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI PAESAGGISTICHE (registrazione del 29/05/25)

Novità dopo la Legge n.105/2024 di conversione del D.L. 69/2024 (c.d. ‘Salva Casa’)

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Docente

PAOLI LORENZO

Architetto, già Dirigente del Settore Governo del Territorio di Comune, progettista di strumenti urbanistici e Consulente ANCI. Esperto in materia di Edilizia, Lavori Pubblici e Urbanistica.
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Dirigenti, Funzionari, Responsabili e loro collaboratori, Dipendenti di Settore Tecnico, Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia e Ambiente di Ente Locale.

L’accertamento di compatibilità paesaggistica (ACP) disciplinato dall’art. 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio:

  • il generale divieto di sanatoria paesaggistica e le peculiari ipotesi di legittimazione postuma;
  • il procedimento di ACP e le differenze rispetto all’autorizzazione ex ante;
  • il diverso ruolo dell’amministrazione locale delegata;
  • i limiti di competenza della Commissione locale per il paesaggio;
  • le controverse nozioni di ‘superfici utili’ e ‘volumi’ ai sensi dell’art. 167 del Codice;
  • attualità (solo parziale) della Circolare MIBACT n. 33/2009 dopo la Circolare MIC n. 38/2023.

Gli orientamenti della giurisprudenza (antecedenti al D.L. 69/2024):

  • l’operatività del divieto di sanatoria paesaggistica per gli incrementi di superfici utili o volumi negli interventi realizzati anteriormente al 2006;
  • l’Incidenza della difformità paesaggistica sul titolo edilizio;
  • la regolarizzazione delle difformità in caso di vincolo paesaggistico sopravvenuto.

Le sanzioni penali per le violazioni paesaggistiche (art. 181 del Codice):

  • reati contravvenzionali e delitti;
  • i presupposti per la possibile estinzione del reato.

Il ‘nuovo’ accertamento di compatibilità paesaggistica introdotto dal D.L. 69/2024 e relativa Legge di conversione n. 105/2024 (art. 36-bis, comma 4, TUED):

  • l’ambito di applicazione del ‘nuovo ACP’, desumibile dal combinato disposto degli artt. 32, 34-ter e 36-bis del TUED: l’applicabilità alle varianti in corso d’opera costituenti parziali difformità dal PdC e agli interventi realizzati in assenza o difformità dalla SCIA; le incertezze interpretative relative alle variazioni essenziali;
  • l’ulteriore ambito di applicazione del ‘nuovo ACP’:
  • gli interventi con vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione (art. 36-bis, comma 4);
  • gli interventi realizzati prima del 11.05.2006 con titoli edilizi (non in sanatoria) rilasciati senza autorizzazione paesaggistica (art. 3 comma 4-bis del D.L. 69/2024, convertito con Legge n. 105/2024);
  • la natura endoprocedimentale dell’ACP correlato alla ‘nuova’ sanatoria edilizia ex art 36-bis TUED;
  • i diversi (e meno restrittivi) presupposti per l’ammissibilità delle istanze relative al ‘nuovo ACP’;
  • la possibile formazione del silenzio-assenso;
  • le possibili problematiche interpretative e applicative derivanti dal mancato coordinamento della nuova disciplina con gli artt. 167 e 181 del Codice.

L’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica delle ‘nuove’ tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis, comma 1-bis del TUED (art. 3 del D.L. 69/2024, convertito con Legge n. 105/2024).

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Ingresso con
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